Il Superbonus rimane una buona opportunità per ristrutturare casa, anche se nel tempo è stato modificato più volte e si avvia verso la chiusura definitiva. Si tratta infatti di un’agevolazione fiscale, inizialmente pari al 110%, che consente di recuperare, in quattro quote annuali di pari importo, una percentuale delle spese sostenute per alcune tipologie di interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica effettuati sull’immobile.
Quali sono le aliquote dal 2024?
Ad oggi il Superbonus prevede le seguenti aliquote di detrazione fiscale:
- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- 65% per le spese sostenute nel 2025.
L’aliquota era pari al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, mentre nel 2026 l’agevolazione verrà definitivamente mandata in pensione.
Le detrazioni fiscali previste dal Superbonus riguardano gli interventi effettuati:
- Dai condomìni e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità
- Dalle persone fisiche per gli interventi su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio
- Da ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS).
Quali novità ci sono per abitazioni e condomini?
Con il decreto-legge n. 212 del 29 dicembre 2023, sono state introdotte alcune novità per il Superbonus. In particolare:
- Le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nel Superbonus per i quali è stata esercitata l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023. Non si provvede al recupero anche nel caso in cui, a causa della mancata ultimazione degli interventi, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche prescritto.
- Si prevede, inoltre, l’erogazione di un contributo, in relazione agli interventi effettuati da condomini, da persone fisiche su singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a favore dei soggetti che sostengono le spese dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. È però necessario che entro la data del 31 dicembre 2023 sia stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che i beneficiari abbiano un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Di che tipo di interventi di riqualificazione energetica ho bisogno per migliorare la classe energetica?
Se il tuo immobile si trova in una classe energetica bassa (es. E, F e G), devi sapere che avrai più probabilità di riuscire a fare il salto delle due classi energetiche con gli interventi previsti dal Superbonus (nella maggioranza dei casi basterà sostituire la caldaia e installare i pannelli fotovoltaici).
Invece, se il tuo edificio si trova già in classe A3, per vederti riconoscere la detrazione sarà sufficiente salire alla classe A4 (la più alta possibile), perché la legge precisa che, laddove non sia possibile conseguire il miglioramento di due classi, è sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta.
In presenza di tutti i requisiti previsti dal Superbonus, puoi ottenere la detrazione del 70% anche per la pompa di calore aria-acqua, che rientra tra gli interventi di miglioramento oggetto di incentivo statale.
Interventi trainanti e trainati: differenze
I cosiddetti interventi “trainati” possono essere portati in detrazione solo se li effettui insieme ad almeno uno degli interventi “trainanti”. Ma che differenza c’è?
Se vuoi accedere al Superbonus, devi eseguire almeno uno dei cosiddetti interventi “trainanti”, ovvero:
- Realizzazione del cappotto termico
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
- Interventi antisismici
Gli interventi elencati rientrano quindi sempre nell’agevolazione, mentre i cosiddetti interventi “trainati” possono essere portati in detrazione solo se li effettui insieme ad almeno uno degli interventi “trainanti”.
Ecco quali sono gli interventi “trainati”:
- Interventi di efficientamento energetico, come ad esempio la sostituzione degli infissi o l’installazione di schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti descritti precedentemente nei punti 1, 2 o 3.
- Interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi trainanti descritti nei punti 1, 2, 3 o 4.
- Interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi trainanti descritti nei punti 1, 2, 3 o 4.
- Interventi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti descritti nei punti 1, 2 o 3.
Posso accedere al Superbonus in presenza di abusi edilizi?
In presenza di abusi edilizi puoi accedere comunque al Superbonus, ma con una limitazione: rimangono esclusi dal beneficio gli abusi totali, ossia quegli immobili sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l’assenza di un titolo abilitativo originario.
Questo ti consente di accedere al Superbonus anche se non hai rettificato in precedenza eventuali piccole difformità, che però dovranno essere indicate all’interno della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata). Sarà necessario verificare la conformità con le planimetrie catastali per evidenziare eventuali gravi abusi.
La normativa non va in alcun modo intesa come un condono edilizio, ma come uno snellimento burocratico. Dovrai infatti sanare l’abuso, ma potrai allo stesso tempo ridurre i tempi di accesso al Superbonus.
Ovviamente questo aggiornamento riguarda in particolar modo le unità abitative gravate da abusi di entità minore, che per essere sanati comportano una spesa notevolmente inferiore rispetto ai benefici previsti dall’accesso al Superbonus.
Devi sapere, infatti, che gli abusi si dividono in due categorie:
- Abusi di entità minore: facilmente sanabili perché rappresentati da interventi costruttivi che incidono solo su elementi particolari e non essenziali della costruzione, quali ad esempio lo spostamento o la demolizione di tramezzi, la realizzazione di nuovi bagni, l’apertura o chiusura di una porta, la realizzazione di soppalchi, ecc.;
- Abusi sostanziali: sanabili con più difficoltà perché costituiti da difformità che determinano una sostanziale differenza con il progetto autorizzato. Alcuni esempi sono: l’ampliamento dell’edificio, la chiusura del balcone con una veranda, opere strutturali, la creazione di un balcone o di una terrazza, ecc.
Normativa di riferimento: Art. 119 DL 34/2020
Oltre al Superbonus, quali altre agevolazioni sono previste nel 2024?
Oltre al Superbonus che, come detto, andrà definitivamente in pensione nel 2026, rimangono attive altre agevolazioni legate all’elettrificazione e all’efficientamento energetico: parliamo ad esempio dell’Ecobonus 2024, oppure del contributo per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Consulta sul ViviElettrico tutti i Bonus attivi nel 2024.