Quali sono i vantaggi del Sismabonus?
Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 è prevista una detrazione del 50%, calcolata su un totale massimo di 96.000 euro annuali per unità immobiliare, che sarà poi ripartita in cinque quote annuali di pari importo. In alcuni casi sono previste detrazioni anche più elevate:
- pari al 70 o 80%, nel caso in cui la realizzazione degli interventi porta a una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi;;
- pari all’80 o 85% quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.
Sono escluse dall’agevolazione le spese relative a immobili in corso di costruzione, ma la detrazione può comunque spettare in caso di:
- demolizione e ricostruzione di un fabbricato, purché non ci sia aumento di volumetria, o con aumento di volumetria dovuto unicamente all’adeguamento sismico dell’edificio;
- ristrutturazione senza demolizione e con ampliamento del fabbricato, solo per le spese relative alla parte già esistente.
L’agevolazione non spetta in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento in quanto l’intervento è considerato “nuova costruzione”.
Per coloro che acquistano un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, è possibile detrarre una parte del prezzo di acquisto pari al 75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro.
È in scadenza invece il 31 dicembre 2023 il cosiddetto "Super sismabonus", introdotto con detrazioni fino al 110% per determinati interventi antisismici realizzati insieme a lavori trainanti previsti dal Superbonus.
Quali interventi antisismici rientrano nel Sismabonus?
Per stabilire quali sono gli interventi antisismici più adeguati si devono prendere in considerazione diversi parametri: il tipo di costruzione (monopiano o multipiano), il tipo di struttura portante (muratura, cemento armato, legno), le fondazioni su cui poggia l’edificio, la zona sismica e il contesto nel quale l’edificio è inserito. Altrettanto fondamentale per la scelta dell’intervento è la consulenza di un tecnico competente, che conduca le opportune indagini diagnostiche e prove di laboratorio.
È importante, inoltre, distinguere tra miglioramento sismico, volto ad aumentare il livello di sicurezza antisismica, e adeguamento sismico, che prevede il raggiungimento della soglia di sicurezza richiesta dalla legge, in base alla zona di rilevanza sismica in cui si trova l’edificio.
Ecco quali sono le principali tipologie di interventi antisismici:
- Consolidamento delle murature: deficit strutturali e agenti atmosferici possono portare a cedimenti e rendono perciò necessario il rinforzo di solai e pareti (portanti e non) tramite l’impiego di intonaci fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP), di fibre di carbonio o di vetro, di malte e resine termoindurenti.
- Rinforzo di strutture in cemento armato o lignee: errori di calcolo durante la fase di dimensionamento, usura e sollecitazioni possono indebolire le travi di legno e in cemento armato, i pilastri e le colonne. Per gli interventi su queste strutture, le fibre di carbonio si dimostrano le più impiegate, perché leggere e di rapida applicazione.
- Opere di rinforzo strutturale sui solai: l’utilizzo dei connettori permette di sovrapporre alla struttura esistente una sottile soletta, spesso di calcestruzzo con rete elettrosaldata, connessa al solaio esistente.
- Impiego di dispositivi antisismici: i dissipatori di energia sono dispositivi che disperdono gran parte dell’energia trasmessa alla struttura durante il sisma, riducendo così le sollecitazioni negli elementi strutturali; gli isolatori sismici sono posizionati tra le fondazioni e le strutture in elevazione per disaccoppiare le frequenze del sisma dalle frequenze della struttura in elevazione ed evitare l’insorgere di fenomeni di risonanza; i giunti strutturali permettono invece l’interruzione della continuità di un’opera ed evitano quindi il danneggiamento sismico di due zone contigue.
- Consolidamento geotecnico: il miglioramento dei terreni di fondazione è altrettanto necessario quanto il risanamento della struttura.
*Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.