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Cosa devo fare per accedere alle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie?

Se hai deciso di ristrutturare casa e vuoi accedere alle detrazioni fiscali, è sufficiente:

  1. Inviare, quando prevista e prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R. all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl;
  2. Pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, che devono riportare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire delle detrazioni, basta che indichi nella dichiarazione dei redditi se i lavori sono effettuati dal detentore, i dati catastali identificativi dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Illustrazione delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie

Inoltre, devi conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011):

  • Le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste, puoi presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che deve indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • La domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • Le ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta;
  • La delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
  • La dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • La comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori, da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • Le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
  • Le ricevute dei bonifici di pagamento.

 

Sono in affitto. Gli incentivi valgono anche per me?

, non devi per forza essere il proprietario o il titolare di diritti reali sull’immobile per i quali si effettuano i lavori e che ne sostiene le spese.
Puoi usufruire degli incentivi anche se sei in affitto come inquilino o comodatario, a condizione che tu abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.


In particolare, hanno diritto alla detrazione i seguenti soggetti:

  • Il proprietario o il nudo proprietario;
  • Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • L’inquilino o il comodatario dell’immobile;
  • I soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
  • Gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
  • I soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali).

Hanno inoltre diritto alle detrazioni, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestate all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Normativa di riferimento: Art 16 bis DPR 917/86