Quali sono i vantaggi di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Le Comunità Energetiche Rinnovabili assicurano tre tipologie di vantaggi principali:
- Miglioramento dell’impatto ambientale: con la produzione di energia da fonti rinnovabili, si riducono le emissioni di CO2 e di altri inquinanti. Il progressivo passaggio all’energia elettrica dei consumi precedentemente alimentati da altre fonti energetiche garantisce un elevato livello di efficienza ed un utilizzo più sostenibile dell’energia.
- Valore economico: grazie agli autoconsumi virtuali condivisi, gli iscritti a una comunità energetica ottengono un beneficio di circa 119 €/MWh*, a cui si somma il valore di mercato dell’energia immessa in rete con un ritorno dell’investimento stimato in pochi anni.
- Condivisione sociale: la CER garantisce la possibilità di distribuire agli iscritti parte dei benefici che la comunità energetica è in grado di generare.
*Come da art. 42-bis del DL Milleproroghe 2020 del 30 dicembre 2019, n. 162. Si è in attesa della pubblicazione del decreto ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Quali sono i ricavi che si generano in una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ricava benefici economici che derivano essenzialmente da due componenti: dai meccanismi di incentivazione previsti dalla legge per promuovere le comunità energetiche rinnovabili e dall’eventuale vendita di energia in surplus.
Gli incentivi governativi sull’energia immessa e condivisa prevedono attualmente*:
- 110 € per ogni MW/h
- circa 9 €/MWh per il riconoscimento delle componenti tariffarie non applicabili all'energia condivisa (corrispettivo aggiornato annualmente dall’ARERA);
- Il prezzo di mercato per tutta l’energia immessa in rete (secondo le rilevazioni del Gestore dei mercati energetici).
Tutti questi incentivi sono cumulabili e l’intero processo viene gestito dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
*Come da art. 42-bis del DL Milleproroghe 2020 del 30 dicembre 2019, n. 162. Si è in attesa della pubblicazione del decreto ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Al netto dell'energia utilizzata per l’autoconsumo dalla Comunità Energetica, i soci possono vendere l’energia prodotta in surplus e immessa in rete. In tal caso, una volta realizzato e messo in funzione l’impianto, la CER può fare istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ottenere la remunerazione della vendita di energia. Qualora la produzione sia superiore al consumo, per l’energia eccedente venduta viene riconosciuto alla comunità il solo valore economico dell’energia, e su tale quota di energia in surplus non si applica l’incentivo statale.
Tale energia può anche venire immagazzinata in sistemi di accumulo, per essere poi utilizzata quando le fonti rinnovabili non sono disponibili (per esempio di notte nel caso dei pannelli solari) o quando se ne verifichi la necessità (per esempio per far fronte a picchi di domanda).
Ciascuna comunità stabilisce come ripartire fra i membri i ricavi derivanti dall’energia prodotta. Ad esempio si può decidere di ripartire i guadagni della vendita dell’energia in eccesso in modo uguale fra tutti i soci.
Da un punto di vista pratico, ogni membro della comunità continuerà a pagare per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma riceverà periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti alla comunità.