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Cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico che nasce attraverso l’associazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni locali o imprese (PMI) che decidono di dotarsi di impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.
La CER condivide virtualmente con gli iscritti l’energia immessa in rete dagli impianti di produzione e ha l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri iscritti, negli ambiti territoriali in cui opera.

 

Quali sono i requisiti per costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?

Una Comunità Energetica Rinnovabile si basa sulla partecipazione aperta e volontaria dei suoi membri.
La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori. La Comunità Energetica può essere controllata da un soggetto che rientra in una di queste categorie: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali.

Illustrazione di comunità energetica rinnovabile

I partecipanti alla CER devono essere situati nelle vicinanze degli impianti di produzione. I soggetti associati possono scegliere il proprio fornitore di energia e possono uscire liberamente dalla comunità energetica quando lo desiderano.
Una CER consta di uno o più impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili collegati alla rete elettrica (il sistema di accumulo è opzionale).
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 199/2021 di recepimento della direttiva UE 2018/2001 RED II, che entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione del decreto ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ogni singolo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili deve avere una potenza massima di 1 MW. Una CER può avere più impianti di produzione ma devono essere connessi alla rete elettrica sotto la medesima cabina primaria (che corrisponde, ad esempio, a circa 3-4 comuni oppure 2-3 quartieri di una grande città). Possono rientrare nella CER anche impianti implementati prima del D.Lgs. 199/2021, a patto che coprano non più del 30% della potenza complessiva che fa capo all’intera comunità energetica.

 

Qual è la normativa di riferimento per le Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia?

Illustrazione di normativa di riferimento per le comunità energetiche rinnovabili

In Italia la normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili è regolata da diversi provvedimenti normativi e regolatori. In tal senso, l’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), ed anche i relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE) hanno introdotto disposizioni volte a regolare la realizzazione delle Comunità Energetiche, nelle more dell’adozione del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili la cosiddetta Direttiva RED II.
Successivamente, il D. Lgs. 199/2021 di attuazione della Direttiva RED II è intervenuto rendendo meno stringenti i requisiti relativi a dimensionamento, allacciamento ed età degli impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, e stabilendo che gli stessi possano avere una potenza complessiva fino a 1 MW e che, ai fini dell’accesso agli incentivi, i punti di connessione nella titolarità di ciascun iscritto alla comunità siano ubicati sulla rete elettrica sottesa alla medesima cabina primaria.
Inoltre, possono aderire alla comunità energetica anche impianti a fonti rinnovabili già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs., purché in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità.
In attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 199/2021, nel mese di dicembre 2022 l’Arera ha emanato la delibera 727/2022 (TIAD), definendo il quadro regolatorio di riferimento sulle configurazioni di autoconsumo diffuso, comprese le comunità energetiche. Si è attualmente in attesa della pubblicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Chi è il referente della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e cosa fa?

Il soggetto referente è la comunità stessa, oppure un soggetto delegato dalla comunità stessa con mandato senza rappresentanza.
Il referente ha i compiti di:

  • presentare l’istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa;
  • comunicare l’elenco dei soggetti facenti parte della CER, specificandone la tipologia (produttore e/o consumatore);
  • ricevere gli incentivi erogati dal GSE e distribuirli tra i membri della CER secondo quanto stabilito dal regolamento della CER.