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Posso accedere al Superbonus in presenza di abusi edilizi?

In presenza di abusi edilizi puoi accedere comunque al Superbonus, ma con una limitazione: rimangono esclusi dal beneficio gli abusi totali, ossia quegli immobili sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l’assenza di un titolo abilitativo originario.
Questo ti consente di accedere al Superbonus anche se non hai rettificato in precedenza eventuali piccole difformità, che però dovranno essere indicate all’interno della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata). Sarà necessario verificare la conformità con le planimetrie catastali per evidenziare eventuali gravi abusi.
La normativa non va in alcun modo intesa come un condono edilizio, ma come uno snellimento burocratico. Dovrai infatti sanare l’abuso, ma potrai allo stesso tempo ridurre i tempi di accesso al Superbonus.
Ovviamente questo aggiornamento riguarda in particolar modo le unità abitative gravate da abusi di entità minore, che per essere sanati comportano una spesa notevolmente inferiore rispetto ai benefici previsti dall’accesso al Superbonus.

Devi sapere, infatti, che gli abusi si dividono in due categorie:

  • Abusi di entità minore: facilmente sanabili perché rappresentati da interventi costruttivi che incidono solo su elementi particolari e non essenziali della costruzione, quali ad esempio lo spostamento o la demolizione di tramezzi, la realizzazione di nuovi bagni, l’apertura o chiusura di una porta, la realizzazione di soppalchi, ecc.;
  • Abusi sostanziali: sanabili con più difficoltà perché costituiti da difformità che determinano una sostanziale differenza con il progetto autorizzato. Alcuni esempi sono: l’ampliamento dell’edificio, la chiusura del balcone con una veranda, opere strutturali, la creazione di un balcone o di una terrazza, ecc.
Normativa di riferimento: Art. 119 DL 34/2020